Art. 1.
(Riconoscimento della poliomielite fra le patologie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

      1. La poliomielite, in quanto malattia complessa, e i suoi effetti tardivi, denominati «sindrome post-polio» (PPS), sono riconosciuti quali malattie croniche e invalidanti e sono inseriti tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la poliomielite e la PPS tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.